Safeguards Ordinance of 4 June 2021 (SaO)
Chi importa o esporta oppure trasporta in Svizzera materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a in provenienza da o a destinazione di un impianto deve notificare all’UFE al più tardi 30 giorni prima del trasporto la quantità, lo stato fisico, la composizione chimica e lo scopo di utilizzazione. Sono fatti salvi gli obblighi di licenza ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 LENu.
Any person who imports or exports material in accordance with Article 2 paragraph 1 letter a from or to a facility or transports such material within Switzerland shall notify the SFOE at the latest 30 days before transport of the quantity, the physical form, the chemical composition and the intended use. The licensing obligations under Article 6 paragraph 1 NEA are reserved.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.