1 I dati geologici scaturiti dalle indagini geologiche o acquisiti durante la costruzione di un deposito in strati geologici profondi devono essere trasmessi al Centro d’informazioni geologiche della Confederazione.
2 Il Centro d’informazioni geologiche della Confederazione e chi è tenuto a fornire dati geologici secondo il capoverso 1 regolano contrattualmente l’accesso a questi dati e la loro utilizzazione.
1 The findings obtained from geological investigations or during the construction of a deep geological repository must be passed on to the Swiss Federal Geological Information Centre.
2 The latter and the person who is required to supply the information in accordance with paragraph 1 contractually regulate the conditions of access to and use of said data.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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