1 L’Ufficio federale è competente per il rilascio:
2 La competenza speciale di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera f ORaP62 è fatta salva.63
63 Introdotto dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183).
1 The Federal Office is the competent authority for:
63 Inserted by No I of the O of 7 Dec. 2018, in force since 1 Feb. 2019 (AS 2019 183).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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