Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 73 Energy

732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

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Art. 91 Violazione del segreto

1 Chiunque intenzionalmente:

a.
indaga su fatti o provvedimenti segreti che servono alla protezione di impianti nucleari, di materiali nucleari o di scorie radioattive contro effetti dovuti a terzi o contro eventi bellici, per comunicarli o renderli accessibili a persone non autorizzate o per utilizzare egli stesso in modo non autorizzato le conoscenze così acquisite;
b.
comunica o rende accessibili tali fatti o provvedimenti a persone non autorizzate,

è punito con la detenzione o con la multa fino a 500 000 franchi.

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.

Art. 92 Surrendering ownership

1 Any person who wilfully surrenders ownership of nuclear materials or radioactive waste without the necessary authorisation to do so shall be liable to a term of imprisonment or a fine not exceeding 100,000 Swiss francs.

2 If the offender has acted negligently, he shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six months or a fine.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.