Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 73 Energy

732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

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Art. 90 Inosservanza degli obblighi di autorizzazione o licenza per impianti nucleari

1 Chiunque intenzionalmente:

a.
costruisce o gestisce senza licenza un impianto nucleare;
b.
non rispetta gli obblighi derivanti dall’autorizzazione di massima di un impianto nucleare (art. 22 e 38), gli obblighi di disattivazione (art. 26) o l’obbligo di smaltimento delle scorie radioattive e di chiusura di un deposito in strati geologici profondi (art. 31 e 39 cpv. 1 e 2);
c.
senza licenza esegue operazioni con le quali viene toccata l’area di protezione di un deposito in strati geologici profondi;
d.
effettua un’operazione senza disporre del relativo nullaosta,

è punito con la detenzione o con la multa fino a 500 000 franchi.

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.

3 Chiunque intenzionalmente o per negligenza effettua senza autorizzazione o licenza altre operazioni che, secondo la presente legge o un’ordinanza di esecuzione, sono soggette ad autorizzazione o licenza è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 91 Breach of secrecy

1 Any person who wilfully commits any of the following offences shall be liable to a term of imprisonment or a fine not exceeding 500,000 Swiss francs:

a.
obtaining details of secret facts or precautionary measures aimed at protecting nuclear installations, nuclear materials or radioactive waste against intervention by third parties or the effects of armed conflicts, in order to make them known, or make them accessible to unauthorised parties, or to use the information thus obtained themselves in an unauthorised manner;
b.
making such facts or measures known or making them accessible to unauthorised parties.

2 If the offender has acted negligently, he shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six months or a fine not exceeding 100,000 Swiss francs.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.