1 Dati grezzi e risultati ottenuti mediante le indagini geologiche e durante la costruzione di un deposito in strati geologici profondi devono essere, su domanda, consegnati gratuitamente alla Confederazione.
2 Il Consiglio federale disciplina l’accesso a tali dati e la loro utilizzazione. Esso tutela gli interessi dei proprietari.
1 Raw data and findings obtained from geological investigations and during the construction of a deep geological repository shall be submitted to the Confederation on request free of charge.
2 The Federal Council shall regulate access to and use of this data, and in so doing shall protect the interests of the owners of the data.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.