1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
2 Può delegare l’emanazione di prescrizioni, a seconda della loro portata, al Dipartimento o a servizi subordinati.
3 L’autorità designata dal Consiglio federale gestisce un servizio centrale che procura, elabora e trasmette dati, nella misura in cui l’esecuzione della presente legge e della LRaP 54, nonché la prevenzione dei reati e il procedimento penale lo esigano.55
4 Le autorità concedenti e di vigilanza sono tenute al segreto d’ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico.
5 Per l’esecuzione, il Consiglio federale può far capo ai Cantoni.
6 Nell’ambito delle sue competenze, l’autorità esecutiva può consultare terzi per l’esecuzione della presente legge, segnatamente per l’attuazione di esami e controlli.
55 Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
The relevant federal authorities and cantonal and communal police may exchange data among themselves and with the supervisory authorities, insofar as this is necessary for the enforcement of this Act.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.