1 Le decisioni prese in virtù della presente legge possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2 L’autorità di vigilanza della Confederazione è legittimata ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali prese in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione.
3 Le autorità cantonali notificano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni impugnabili all’autorità di vigilanza.
1 Appeals against decisions that are issued under this Act may be filed with the Federal Administrative Court.
2 The Federal Supervisory Authority may exercise the rights of appeal under federal and cantonal law against rulings by cantonal authorities in application of this Act and its implementing provisions.
3 Cantonal authorities shall notify the supervisory authority, immediately and free of charge, of its decisions that are subject to appeal.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.