1 Ogni Comune fornisce annualmente all’Ufficio federale di statistica (UST) i propri dati sugli abitanti con giorno di riferimento 31 dicembre al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo e aggiorna il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) conformemente all’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 giugno 20172 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.3
2 Nei Cantoni che dispongono di un registro degli edifici e delle abitazioni riconosciuto, il Comune può mettere i propri dati sugli abitanti anche a disposizione del Cantone al fine di consentire l’identificazione automatica delle abitazioni primarie nel registro cantonale degli edifici e delle abitazioni.
3 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. 2 all’O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).
1 Each commune shall supply the Swiss Federal Statistical Office (FSO) each year with its data on residents as of 31 December by 31 January of the following year at the latest and shall update the National Register of Buildings and Dwellings (RBD) in accordance with Article 10 paragraph 1 of the Ordinance of 9 June 20172 on the Federal Register of Buildings and Dwellings.3
2 In cantons with recognised registers of buildings and dwellings, the commune may also make its data on residents available to the canton to enable the automated identification of principal homes in the cantonal register of buildings and dwellings.
3 Amended by Annex 2 No II 4 of the O of 9 June 2017 on the Federal Register of Buildings and Dwellings, in force since 1 July 2017 (AS 2017 3459).
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