1 Ogni Comune elabora annualmente un inventario delle abitazioni.
2 Nell’inventario delle abitazioni devono figurare almeno il numero complessivo delle abitazioni e il numero delle abitazioni primarie.
3 Il Comune può inoltre farvi figurare separatamente la categoria delle abitazioni equiparate alle abitazioni primarie e imputare questa categoria abitativa alle abitazioni primarie.
4 Il Consiglio federale disciplina i requisiti posti all’inventario delle abitazioni e stabilisce i dettagli della pubblicazione.
1 Each commune shall draw up an inventory of homes each year.
2 The inventory of homes must as a minimum indicate the total number of homes and the number of principal homes.
3 The commune may also list homes deemed equivalent to principal homes as a separate category and add this category of homes to the principal homes.
4 The Federal Council shall regulate the requirements for the inventory of homes and determine the details of its publication.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.