Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione per quanto la legge non attribuisca la competenza ai Cantoni.
The Federal Council shall shall issue the implementing provisions unless the law declares the cantons to be responsible therefor.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.