Diritto nazionale 6 Finanze 65 Scambio di informazioni in materia fiscale
Internal Law 6 Finance 65 Exchange of information on tax matters

653.11 Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

653.11 Ordinance of 23 November 2016 on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI Ordinance)

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Art. 28 Chiusura di conti

1 Se un conto preesistente di una persona fisica o di un ente è chiuso prima dello scadere del termine secondo l’articolo 11 capoverso 2 o 3 LSAI e la verifica del conto da parte dell’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non si è ancora conclusa al momento della sua chiusura, l’istituto finanziario può considerarlo un conto non oggetto di comunicazione.

2 Se un nuovo conto di una persona fisica o di un ente è chiuso e l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non è stato in grado di determinare la residenza fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull’ente entro la data di chiusura, l’istituto finanziario può considerarlo un conto non oggetto di comunicazione.

3 Se un conto preesistente o un nuovo conto di una persona fisica o di un ente è chiuso a seguito di un cambiamento delle circostanze e la verifica del conto conseguente a tale cambiamento delle circostanze non è stata ancora completata al momento della chiusura, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non deve considerare il cambiamento delle circostanze ai fini della comunicazione.

Art. 28 Closure of accounts

1 If a preexisting individual or entity account is closed before the end of the time frame in accordance with Article 11 paragraph 2 or 3 AEOIA and the review of the account by the reporting Swiss financial institution has not been completed by the time of closure, the financial institution may treat it as a non-reportable account.

2 If a new individual or entity account is closed and the tax residence of the account holder or controlling person of the entity could not be determined by the reporting Swiss financial institution up to the time of closure, the financial institution may treat it as a non-reportable account.

3 If a preexisting or new individual or entity account is closed following a change in circumstances and the re-examination of the account required by the change in circumstances has not been completed by the time of closure, the reporting Swiss financial institution need not take the change in circumstances into account for the report.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.