Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come fosse una componente del valore attuale il rimborso dei premi non utilizzati di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita non collegato a investimenti di capitale.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5251).
A reporting Swiss financial institution may treat the refund of unused premiums from a non-investment-linked cash value insurance contract or annuity contract as part of the cash value.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.