Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle fondazioni costituite e organizzate in Svizzera purché le fondazioni soddisfino le condizioni di cui all’articolo 6 lettere a e b della presente ordinanza.
Reporting Swiss financial institutions may treat accounts of foundations organised and established in Switzerland as excluded accounts in accordance with Article 4 paragraph 3 of the AEOIA provided the foundations meet the requirements set out in Article 6 letters a and b of this Ordinance.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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