1 Entro il 31 gennaio dell’anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a uno Stato partner, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione informano le persone oggetto di comunicazione, direttamente o per il tramite della loro parte contraente, per quanto concerne:
2 Se la comunicazione ha per oggetto un conto che è stato chiuso, l’informazione avviene un’unica volta, all’ultimo indirizzo conosciuto. L’informazione può non avvenire in caso di conti secondo l’articolo 11 capoverso 6 lettera a o b.
3 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione pubblicano sui loro siti Internet un elenco, aggiornato al 31 gennaio del rispettivo anno, degli Stati partner della Svizzera oppure rimandano all’elenco del Dipartimento federale delle finanze (DFF).
4 Su richiesta, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono una copia delle comunicazioni ai titolari dei conti oggetto delle medesime.
1 Reporting Swiss financial institutions shall provide reportable persons, either directly or through their contracting party, with information on the following no later than 31 January of the year in which they first transmit information concerning them to a partner jurisdiction:
2 In the case of reportable accounts that have been closed, the information shall be sent once to the last known address. There is no duty to inform for accounts that meet the criteria under Article 11 paragraph 6 letter a or b.
3 Reporting Swiss financial institutions shall publish on their website a list of Switzerland's partner jurisdictions that is updated annually on 31 January or shall refer to the list of the Federal Department of Finance (FDF).
4 The reporting Swiss financial institution shall, on request, provide a copy of the report to account holders who are reportable persons.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.