1 La domanda di restituzione deve essere presentata all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)282 nella forma prescritta da quest’ultimo.
2 Deve contenere:
3 L’UDSC può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono essergli presentate su sua richiesta le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.284
281 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2019 4335).
282 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
283 Abrogata dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
284 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
1 An application for refund must be submitted to the Federal Office for Customs and Border Security (FOCBS)281 in the form that it prescribes.
2 It must include:
3 The FOCBS may demand further evidence if required for determining the refund. In particular, the invoices for the CO2 levy paid must be produced if it so requests.283
280 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).
281
282 Repealed by No I of the O of 25 Nov. 2020, with effect from 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
283 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.