1 Il gestore di impianti presenta annualmente, entro il 31 maggio dell’anno successivo, un rapporto di monitoraggio alle organizzazioni private incaricate conformemente all’articolo 130 capoverso 6. Se la collaborazione con le organizzazioni private termina, il gestore presenta il rapporto di monitoraggio all’UFE. Le organizzazioni private incaricate o l’UFE trasmettono il rapporto di monitoraggio all’UFAM.234
2 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
3 I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti. L’UFAM stabilisce in una direttiva la forma del rapporto di monitoraggio.
4 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per il monitoraggio.
233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
1 An installation operator must submit annually by 31 May of the following year a monitoring report to a private organisation commissioned by the FOEN in accordance with Article 130 paragraph 6. If cooperation with the private organisations ends, the operator shall submit the monitoring report to the SFOE. The private organisations commissioned or the SFOE shall forward the monitoring report to the FOEN.233
2 The monitoring report must contain:
3 The data must be contrasted in a summary table with comparative data from previous years. The FOEN defines the form of the monitoring report in a directive.
4 The FOEN may request additional information if required for monitoring.
232 Amended by No I of the O of 8 Oct. 2014, in force since 1 Dec. 2014 (AS 2014 3293).
233 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
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