1 In caso di progetti o programmi il cui effetto secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera c numero 1 non può essere quantificato in modo sufficientemente preciso, la persona richiedente esegue, a proprie spese, provvedimenti di accompagnamento del progetto in base a principi scientifici (accompagnamento scientifico).
2 La persona richiedente presenta all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) un piano per l’accompagnamento scientifico. Il piano contiene in particolare indicazioni riguardanti:
3 L’accompagnamento scientifico termina quando l’effetto del progetto o del programma è stato quantificato in modo sufficientemente preciso. L’UFAM decide in merito alla fine dell’accompagnamento scientifico. Nella sua decisione tiene conto della raccomandazione dell’organismo di controllo.
4 I risultati dei provvedimenti di accompagnamento al progetto devono essere pubblicati nel rispetto dei segreti di fabbricazione e d’affari.
12 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
1 In the case of projects or programmes whose effect in accordance with Article 5 paragraph 1 letter c number 1 is cannot be quantified with sufficient precision, the applicant shall take project-support measures according to scientific principles (scientific support).
2 The applicant shall submit a plan for the scientific support to the Federal Office for the Environment (FOEN). The plan shall in particular contain details of:
3 The scientific support shall be terminated if the effect of the project or programme has been quantified with sufficient precision. The FOEN shall decide on the termination of scientific support. It shall take the recommendation of the verifier into account in its decision.
4 The results of the scientific support shall be published, subject to preservation of manufacturing and business secrecy.
12 Inserted by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
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