1 L’UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati che sono necessari per:
1bis Il gestore rileva i dati necessari per l’adeguamento della quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito secondo l’articolo 46b.157
2 I gestori d’impianti sono tenuti a collaborare. In caso di violazione dell’obbligo di collaborazione, non saranno assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.
3 Gli operatori di aeromobili sono responsabili del rilevamento dei dati relativi alle loro attività conformemente alla presente ordinanza.
155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
156 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
157 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
1 Bids for the auction of emission allowances are made in euro and are binding after a bid validator gives consent.
2 The invoice for the auctioned emission allowances must be settled in euro and via a bank account in Switzerland or in the EEA. The FOEN may exclude participants from future auctions if they fail to settle the invoice.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.