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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 46a Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di impianti che partecipano per la prima volta al SSQE e per gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione

1 Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2021 partecipa per la prima volta al SSQE riceve a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all’articolo 45 capoverso 2.

2 Se un gestore che già partecipa al SSQE mette in esercizio un’ulteriore unità determinante per l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione (elemento di assegnazione), riceve a partire dal momento della messa in esercizio diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all’articolo 45 capoverso 2.

3 L’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione avviene secondo gli articoli 46 e 46b.

140 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 46 Emission allowances to be allocated free of charge

1 The FOEN calculates the quantity of emission allowances to be allocated free of charge annually to installation operators, based on the benchmarks and adaptation factors described in Annex 9 and taking account of European Union regulations.

2 If the total quantity of emission allowances to be allocated free of charge exceeds the maximum quantity available minus the quantity in accordance with Article 45 paragraph 3 letter a, then the FOEN reduces the emission allowances allocated to individual installation operators pro rata.138

137 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

138 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.