1 Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2021 partecipa per la prima volta al SSQE riceve a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all’articolo 45 capoverso 2.
2 Se un gestore che già partecipa al SSQE mette in esercizio un’ulteriore unità determinante per l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione (elemento di assegnazione), riceve a partire dal momento della messa in esercizio diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all’articolo 45 capoverso 2.
3 L’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione avviene secondo gli articoli 46 e 46b.
140 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
1 The FOEN calculates the quantity of emission allowances to be allocated free of charge annually to installation operators, based on the benchmarks and adaptation factors described in Annex 9 and taking account of European Union regulations.
2 If the total quantity of emission allowances to be allocated free of charge exceeds the maximum quantity available minus the quantity in accordance with Article 45 paragraph 3 letter a, then the FOEN reduces the emission allowances allocated to individual installation operators pro rata.138
137 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).
138 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
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