1 Un gestore di impianti di cui all’articolo 40 capoverso 1 può, entro il 1º giugno, chiedere di essere esonerato dall’obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno.
1bis Un gestore di impianti secondo l’articolo 40 capoverso 2 che dimostri in modo credibile che le emissioni di gas serra degli impianti saranno durevolmente inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno può chiedere la deroga all’obbligo di partecipare al SSQE con effetto immediato.
1ter Un gestore di centrali elettriche di riserva a gas o ad altri vettori energetici che in caso di prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza del 25 gennaio 2023116 sulla riserva invernale produca corrente elettrica e la immetta nella rete non può chiedere deroghe di cui ai capoversi 1 e 1bis.117
2 Il gestore di impianti di cui ai capoversi 1 e 1bis deve continuare a presentare un piano di monitoraggio (art. 51) e un rapporto di monitoraggio (art. 52), salvo che si sia impegnato a ridurre le emissioni di gas serra conformemente all’articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO2.
3 Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO2eq nell’arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo. Non sono prese in considerazione le emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza sulla riserva invernale.118
115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
117 Introdotto dall’all. n. II 1 dell’O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU 2023 43).
118 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 dell’O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU 2023 43).
1 An installation operator is obliged to participate in the ETS if it is engaged in an activity listed in Annex 6.110
2 An installation operator that wishes to engage in an activity listed in Annex 6 for the first time must notify the FOEN no later than three months before the planned start to the activity.111
3 The notification must contain details of the activities in accordance with Annex 6 and the greenhouse gas emissions.112
4 The FOEN may request further details if these are necessary in order to assess the notification.113
109 Term in accordance with No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335). This amendment has been made throughout the text. The correction of
110 Amended by No I of the O of 8 Oct. 2014, in force since 1 Dec. 2014 (AS 2014 3293).
111 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
112 Inserted by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
113 Inserted by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
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