1 Se le emissioni di CO2 medie di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un veicolo di un piccolo importatore sono ridotte mediante l’impiego di innovazioni ecologiche, questa riduzione viene considerata fino a un massimo di 7g CO2/km.
2 Le riduzioni delle emissioni di CO2 conseguite con innovazioni ecocompatibili dichiarate nel COC sono moltiplicate per i seguenti fattori e il risultato viene arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO2/km:
3 Per i veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas, dalle emissioni di CO2 viene dedotta la quota biogena secondo l’articolo 12a capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 201792 sull’efficienza energetica; il risultato è arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO2/km.
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
1 If the average CO2 emissions of a fleet of new vehicles of a large-scale importer or of any vehicle of a small-scale importer are reduced by using eco-innovations, the reduction shall be taken into account up to a maximum of 7g CO2/km.
2 The CO2 reductions achieved as a result of eco-innovations that are indicated in the COC shall be multiplied by the following factors and the result arithmetically rounded up to the next tenth of a gram CO2/km:
3 In the case of vehicles that can be fuelled by a mixture of natural gas and biogas, the percentage of the biogenic component under Article 12a paragraph 2 the Energy Efficiency Ordinance of 1 November 201791 shall be deducted from the CO2 emissions; the result shall be arithmetically rounded up to the next tenth of a gram CO2/km.
90 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.