1 Per determinare le emissioni di CO2 di un veicolo si utilizzano le emissioni combinate secondo il WLTP.
2 Nel caso di veicoli per i quali non sono disponibili valori determinati secondo il WLTP, le emissioni di CO2 sono calcolate secondo l’allegato 4.
3 Se le emissioni di CO2 non possono essere calcolate secondo l’allegato 4, si presume un valore di 350 g CO2/km per le automobili e di 400 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri.
90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).
1 For the determination of the CO2 emissions of a vehicle, the combined emissions according to the WLTP are used.
2 For vehicles for which no values determined in accordance with the WLTP are available, the CO2 emissions are calculated in accordance with Annex 4.
4 If the CO2 emissions cannot be calculated in accordance with Annex 4, passenger cars shall be assumed to produce emissions of 300 g CO2/km and vans and light articulated vehicles 400 g CO2/km.
89 Amended by No I of the O of 24 Nov. 2021, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2021 859).
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