L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione di cui all’articolo 67 e l’obiettivo basato su provvedimenti di cui all’articolo 68 per gli anni 2022-2024 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o a seguito della chiusura di un impianto.
396 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 513).
An installation operator that fails to achieve its emissions or measures target and has not been issued with any attestations in accordance with Article 12 may count emission allowances amounting to 4.5 per cent of the greenhouse gas emissions in the 2022–2024 period towards meeting its reduction obligation for the 2022–2024 period.
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