Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all’articolo 12, per il periodo 2022–2024 può farsi computare all’adempimento dell’impegno di riduzione diritti di emissione nella misura del 4,5 per cento delle emissioni di gas serra degli anni 2022–2024.
393 Repealed by No I of the O of 16 Sept. 2022, with effect from 1 Oct. 2022 (AS 2022 513).
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