1 I certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 60 capoverso 3, iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014, al più tardi entro il 30 aprile 2015 devono essere:
2 I certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 60 capoverso 3 che scadono prima del 30 aprile 2015 possono essere sostituiti dal corrispettivo numero di certificati di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 4 computabili conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto.
3 I certificati di riduzione delle emissioni scaduti sono annullati.
1 Emission-reduction certificates under Article 60 paragraph 3 that are entered into the Emissions Trading Registry before the amendment of 8 October 2014 comes into force must no later than 30 April 2015:
2 Emission-reduction certificates under Article 60 paragraph 3 that expire before 30 April 2015 may be replaced with the corresponding number of emission-reduction certificates that may be counted in accordance with Article 4 under the rules of the Kyoto Protocol.
3 Expired emission-reduction certificates will be cancelled.
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