1 I gestori di impianti SSQE che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 6 lo notificano all’UFAM entro il 28 febbraio 2013. Entro il 31 maggio 2013 sottopongono per approvazione al-l’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.
2 I gestori di impianti che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un’attività menzionata nell’allegato 7 presentano all’UFAM la domanda di partecipazione al SSQE entro il 1° giugno 2013. Entro il 1° settembre 2013 sottopongono per approvazione all’UFAM un piano di monitoraggio di cui all’articolo 51.
3 I gestori di impianti SSQE che dal 2013 intendono essere esentate dall’obbligo di partecipazione al SSQE presentano la domanda entro il 1° giugno 2013.
1 Installation operators participating in the ETS that are engaged in the activities listed in Annex 6 when this Ordinance comes into force must register with the FOEN by 28 February 2013, and submit a monitoring plan to the FOEN for approval in accordance with Article 51 by 31 May 2013.
2 Installation operators that are engaged in the activities listed in Annex 7 when this Ordinance comes into force must submit an application to participate in the ETS by 1 June 2013, and submit a monitoring plan to the FOEN for approval in accordance with Article 51 by 1 September 2013.
3 Installation operators participating in the ETS that wish to be exempted from the obligation to participate in the ETS starting in 2013 must submit an application to do so by 1 June 2013.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.