1 Ai progetti di compensazione realizzati in Svizzera che l’UFAM ha giudicato idonei per il rilascio di attestati prima del 1° gennaio 2013 si applica il nuovo diritto.
2 Per le riduzioni delle emissioni di progetti di cui al capoverso 1 conseguite prima del 1° gennaio 2013 e confermate dall’UFAM possono, su domanda, essere chiesti attestati secondo la presente ordinanza fino al 31 dicembre 2014.
1 The current CO2 Act applies to projects that the FOEN has assessed as appropriate domestic compensation projects before 1 January 2013.
2 Emission reductions achieved from projects in accordance with paragraph 1 before 1 January 2013 and confirmed by the FOEN are eligible for application by 31 December 2014 for attestations for emission reductions under this Ordinance.
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