1 Chi chiede il rilascio di attestati deve allo stesso tempo indicare all’UFAM il conto sul quale gli attestati dovranno essere rilasciati. Gli attestati sono rilasciati nel registro dello scambio di quote di emissioni e gestiti secondo gli articoli 57–65.44
2 I dati e i documenti seguenti sono gestiti in una banca dati tenuta dall’UFAM:
3 Il titolare di un attestato può accedere, su richiesta, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a e b che riguardano il suo attestato. L’accesso ai dati e ai documenti di cui al capoverso 2 lettere c e d può essere accordato se sono tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari.
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
45 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
1 Operators and persons that have applied for issuing attestations must at the same time provide the FOEN the account to which the attestations should be issued. Attestations are issued and administered in the Emissions Trading Registry in accordance with Articles 57–65.44
2 The following data and documents are managed in a FOEN-administered database:
3 On request, the holder of an attestation is granted access to the data described in paragraph 2 letters a and b in connection with the attestation. Access to the data and documents described in paragraph 2 letters c and d may be granted subject to the preservation of manufacturing and trade secrecy.
43 Amended by No I of the O of 8 Oct. 2014, in force since 1 Dec. 2014 (AS 2014 3293).
44 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).
45 Term in accordance with No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311). This change has been made throughout the text.
46 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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