Le pretese revocatorie fondate sugli articoli 285–292 della legge federale dell’11 aprile 18897 sulla esecuzione e sul fallimento che derivano da decisioni concernenti merci sulle quali la Confederazione o un’impresa terza ha un diritto di separazione dalla massa secondo l’articolo 24 o un diritto di pegno secondo l’articolo 25 della presente legge, possono essere cedute a un creditore unicamente se la Confederazione o l’impresa terza ha rinunciato a farle valere.
Avoidance claims in accordance with Articles 285–292 of the Federal Act of 11 April 18897 on Debt Enforcement and Bankruptcy resulting from rulings on goods for which the Confederation or a third party have a right of separation in accordance with Article 24 of this act or a lien in accordance with Article 25 can only be assigned to a creditor once the Confederation or third party has waived the claims.
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