Per rispettare gli impegni internazionali della Svizzera, il Consiglio federale può stabilire un limite massimo per i contributi al fondo di garanzia riscossi all’importazione.
In order to comply with international obligations, the Federal Council may set a ceiling for contributions to the guarantee funds incurred on import.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.