(art. 139 cpv. 2 OPAn)
1 Le notifiche riguardanti esperimenti su animali effettuati in diversi Cantoni devono menzionare il numero di animali utilizzato in ogni Cantone.
2 Se sono spostati da un luogo a un altro durante l’esperimento, gli animali devono essere registrati unicamente nel Cantone in cui l’esperimento ha avuto luogo a titolo principale.
(Art. 139 para. 2 AWO)
1 In the reports on intercantonal animal experiments, the numbers of animals shall be separated by canton.
2 If animals change location during the experiment, they shall only be registered in the canton where the experiment mainly took place.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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