Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge hanno accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali; in tale funzione hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.
The authorities instructed to enforce this Act shall have access to premises, facilities, vehicles, objects and animals; in doing so, they act as an agency of the police.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.