Il Consiglio federale può stipulare con i Cantoni convenzioni sugli obiettivi per determinati settori dell’esecuzione della presente legge.
The Federal Council may conclude agreements with the cantons on objectives for the enforcement of parts of this Act.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.