1 Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all’USAV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi.60
2 La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali collabora con la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano.
60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).
1 The Federal Council shall appoint a committee of experts for animal experiments. It shall advise the FSVO and make itself available to the cantons for questions of a fundamental nature and controversial cases.60
2 The Federal Committee on Animal Experiments shall cooperate with the Federal Ethics Committee on Non-Human Biotechnology.
60 Amended by No I of the FA of 15 June 2012, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 6279; BBl 2011 7055)
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.