Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla formazione, lo svolgimento di controlli e lo scambio di informazioni nell’ambito della protezione degli animali.
58 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).
The Federal Council may conclude international treaties relating to training, the performance of inspections and the exchange of information relating to animal welfare.
58 Inserted by No I of the FA of 15 June 2012, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 6279; BBl 2011 7055).
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