1 Le decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali possono essere impugnate dall’USAV con i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale.
2 Le autorità cantonali notificano immediatamente le loro decisioni all’USAV.
32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).
1 The FSVO may lodge a formal appeal under cantonal and federal law against rulings issued by cantonal authorities with regard to animal experiments.
2 The cantonal authorities must immediately inform the FSVO of their decisions.
32 Inserted by No I of the FA of 15 June 2012, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 6279; BBl 2011 7055).
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