1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che devono soddisfare gli istituti e i laboratori autorizzati a effettuare esperimenti sugli animali, come pure in materia di formazione e di formazione continua del personale e di autorizzazione dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio.
2 Il Consiglio federale determina i criteri per valutare quali esperimenti sono indispensabili ai sensi dell’articolo 17.
3 Il Consiglio federale può dichiarare inammissibili determinati scopi perseguiti con gli esperimenti.
4 Un esperimento sugli animali è inammissibile in particolare se, commisurato al risultato atteso in materia di conoscenze, arreca all’animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati o lo pone in stato sproporzionato d’ansietà.
1 The Federal Council shall define the requirements to be satisfied by institutes and laboratories in which animal experiments may be conducted in terms of the continuing education and training of personnel and the authorisation of laboratory animal housing, breeding and trading facilities.
2 The Federal Council defines the criteria for assessing indispensability under Article 17.
3 It may declare certain experimental purposes to be impermissible.
4 An animal experiment is impermissible in particular if the pain, suffering or harm it involves or anxiety it induces is disproportionate to the anticipated gain in knowledge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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