1 La Fondazione assume i diritti e i doveri, relativi al Parco nazionale, spettanti alla Confederazione prima dell’entrata in vigore della presente legge.
2 La Fondazione surroga in particolare la Confederazione nei contratti stipulati tra quest’ultima e gli aventi diritto ai beni fondiari.
3 La partecipazione della Società elvetica di scienze naturali e della Lega svizzera per la protezione della natura è disciplinata da un contratto stipulato con la Confederazione.
1 The Foundation shall assume the rights and obligations that relate to the National Park and which were held by the Confederation prior to the commencement of this Act.
2 It shall in particular become party to the contracts between the Confederation and the persons with rights to the land.
3 The participation of the Swiss Academy of Sciences and of the Swiss Nature Protection League shall be regulated in an agreement with the Swiss Confederation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.