Nell’assegnazione di un aiuto finanziario, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA liberano i proprietari fondiari dall’obbligo di menzione nel registro fondiario se le misure di protezione e di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono conto dell’importanza dell’oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle possibilità di protezione previste dal diritto cantonale.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
In granting financial assistance, the FOEN, the FOC or FEDRO shall exempt the landowner from the obligation to have restrictions on use recorded in the land register if the protection and upkeep measures are guaranteed equally effectively by other means. They shall take account of the importance of the site, potential risks and the existing cantonal options for legal protection.
26 Amended by No I of the O of 18 Dec. 1995, in force since 1 Feb. 1996 (AS 1996 225).
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