1 La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).
2 La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:
3 I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:
4 I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a–d alle particolarità regionali.
5 I Cantoni prevedono un’adeguata procedura d’accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell’articolo 20 relative alla protezione delle specie.
6 Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un’esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell’ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l’oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare:
7 L’autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).
40 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).
1 Biotope protection, combined in particular with ecological compensation measures (Art. 15) and the species protection provisions (Art. 20), is intended to ensure the survival of indigenous wild flora and fauna.
2 Biotopes shall be protected in particular by:
3 Biotopes shall be designated as deserving protection on the basis of:
4 The cantons may adapt the lists referred to in paragraph 3 letters a‑d to regional circumstances.
5 The cantons shall establish an appropriate determination procedure so as to prevent possible damage to biotopes deserving protection and infringements of the species protection provisions of Article 20.
6 Any technical intervention that could damage biotopes deserving protection may be approved only if it pertains to a specific site and meets an overriding need. In addition to a biotopes deserving protection as specified in paragraph 3, the following criteria are particularly decisive in evaluating the biotopes when competing interests are being weighed up:
7 Anyone who carries out or brings about an intervention shall be obliged to take the best possible protection or restoration measures, or failing that, appropriate compensation measures.
39 Amended by No I of the O of 19 June 2000, in force since 1 Aug. 2000 (AS 2000 1869).
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