La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale (biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell’agricoltura e dell’economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, della protezione dell’ambiente e della pianificazione del territorio.
38 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
Wherever possible, the protection of indigenous flora and fauna shall be achieved by adapting agricultural and forestry practices in their habitats (biotopes). This task requires cooperation between the specialist bodies for agricultural and forestry, for nature protection and cultural heritage protection, and for spatial planning.
38 Amended by No I 2 of the O of 28 jan. 2015 on Amendments to the O on the Environment, in particular in relation to the programme agreements for the programme period 2016–2019, in force since 1 March 2015 (AS 2015 427).
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