1 Chiunque, come membro della direzione di un’impresa soggetta all’obbligo di notifica, omette di notificare i dati che egli ha l’obbligo di notificare conformemente all’articolo 24 oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito, nonostante sia stato diffidato, è punito con la multa.
2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.
1 Any person who as a member of the senior management of a company subject to the reporting requirement fails despite receiving a reminder to provide the information due in terms of Article 24 or who wilfully provides false information is liable to a fine.
2 If the infringement is repeated, the penalty is a fine of up to 20,000 francs.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.