1 L’Ufficio federale di statistica (UST) attribuisce gratuitamente un IDI unico a ogni unità IDI.
2 Ciascun IDI è attribuito una sola volta.
3 L’attribuzione dell’IDI avviene all’atto della notifica all’UST delle caratteristiche secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a da parte dei servizi IDI.
1 The Federal Statistical Office (FSO) allocates every UID entity a unique UID free of charge.
2 Each UID is only allocated once.
3 The UID is allocated when the responsible UID service has communicated to the FSO the attributes pursuant to Article 9 para. 1 let. a.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.