Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola la disposizione di cui all’articolo 14 comunicando dati che devono restare segreti o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, è punito con l’arresto o con la multa.
Anyone who wilfully or negligently violates the provisions of Article 14 by divulging data that must remain secret or by using data for purposes other than statistical purposes is liable to imprisonment or a fine.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.