1 Le basi e i principali risultati statistici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in una forma rispondente ai bisogni degli utenti. I risultati non pubblicati devono essere resi accessibili in modo adeguato.
2 L’Ufficio federale predispone a questo scopo le attrezzature necessarie; esse sono anche a disposizione degli altri produttori di statistiche per la diffusione dei loro risultati.
3 Fatte salve le pubblicazioni prescritte dalla legge, i risultati che non sono già stati resi accessibili dalla persona interessata devono essere presentati in una forma che escluda qualsiasi riferimento alla condizione di una singola persona fisica o giuridica.
4 Il Consiglio federale può limitare l’accesso per altri gravi motivi.
1 The relevant statistical results and principles are published in user-friendly form in the official languages. Results that are not published are made accessible in an appropriate manner.
2 The Federal Office provides the required facilities for this purpose; these facilities are also available to the other statistics generators for disseminating their results.
3 Unless such publication is required by law, the results may not enable any conclusions to be drawn regarding the circumstances of individual natural persons or legal entities that the person or entity concerned has not already made generally available.
4 The Federal Council may restrict access to statistical results for other important reasons.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.