1 Il Consiglio federale nomina l’ufficio di revisione.
2 Le disposizioni del diritto della società anonima relative alla revisione ordinaria si applicano per analogia alla revisione e all’ufficio di revisione.
3 L’ufficio di revisione verifica il conto annuale e, nella relazione annuale, l’attuazione di una gestione dei rischi adeguata a Innosuisse nonché le informazioni sullo sviluppo del personale.
4 Esso presenta al consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale un rapporto esauriente sui risultati di tale verifica.
5 Il Consiglio federale può incaricare l’organo di revisione di accertare determinati fatti.
6 Il Consiglio federale può revocare l’ufficio di revisione.
1 The Federal Council shall appoint the Auditing Body.
2 The Auditing Body and audits shall be subject to the provisions of federal legislation applying by analogy to regular audits of stock companies.
3 The Auditing Body shall verify the annual financial statements and the status report on implementation of a suitable risk management system as well as the information on human resources development.
4 It shall provide the Board of Directors and the Federal Council with a comprehensive audit report.
5 The Federal Council may have the auditing body clarify certain issues.
6 The Federal Council may dismiss the Auditing Body.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.