1 L’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.
2 Essa si organizza in modo autonomo e tiene una propria contabilità.
3 Essa prende in modo indipendente le decisioni in materia di promozione.
4 Essa è gestita in base ai principi dell’economia aziendale.
5 Il Consiglio federale stabilisce la sede dell’Agenzia.
6 L’Agenzia è iscritta nel registro di commercio con la denominazione di «Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse)».
1 The Swiss Innovation Agency is a federal public law entity with its own legal personality.
2 It shall decide its own organisational structure and keep its own accounts.
3 It shall be independent in its funding decisions.
4 It shall be managed according to business principles.
5 The Federal Council shall decide the location of the Agency’s registered office.
6 The Agency shall be entered into the trade register as ‘Swiss Innovation Agency (Innosuisse)’.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.