1 Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento dei costi complessivi del progetto.
2 I partner di progetto concordano l’entità delle prestazioni proprie da fornire; la comunicano alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
3 Le prestazioni proprie possono essere fornite sotto forma di prestazioni in denaro o in natura.
4 Complessivamente, le prestazioni proprie dei partner industriali devono essere fornite almeno per il 10 per cento sotto forma di prestazioni in denaro.
1 The federal contribution shall amount to a maximum of 50 per cent of the overall project costs.
2 The project partners shall agree among themselves on the amounts that they contribute themselves; they shall notify the State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) of their decision.
3 Their own contributions may be made in cash or in kind.
4 At least 10 per cent of the total contributions of the partners in industry must be made in cash.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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