1 Il Consiglio federale provvede affinché i mezzi federali destinati alla ricerca e all’innovazione siano impiegati in modo coordinato, economico ed efficace.
2 Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari qualora l’autocoordinamento non sia in grado di garantire la cooperazione tra gli organi di ricerca. A tal fine può in particolare affidare determinati compiti di coordinamento a commissioni esistenti o appositamente istituite.
3 Il Consiglio federale verifica periodicamente o all’occorrenza:
4 Prende inoltre i provvedimenti necessari, in particolare per quanto concerne le infrastrutture di ricerca particolarmente onerose, per assicurare un’armonizzazione coerente della promozione internazionale della ricerca e dell’innovazione della Confederazione con:
5 Esso coordina la pianificazione e lo svolgimento di iniziative nazionali di promozione della ricerca e dell’innovazione che, a causa della loro portata organizzativa e finanziaria, non possono essere realizzate nell’ambito dei compiti ordinari di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e di Innosuisse.
6 Al riguardo assicura che gli organi di ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il Consiglio dei PF siano coinvolti nella pianificazione. D’intesa con la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, elabora le proposte destinate all’Assemblea federale concernenti i provvedimenti di promozione di cui al capoverso 5, incluse le modalità di finanziamento ed esecuzione.
1 The Federal Council shall ensure that federal funding for research and innovation is used in a coordinated, economical and effective manner.
2 If cooperation cannot be achieved through self-coordination, the Federal Council shall take the required measures. To this end, it may in particular give existing commissions specific coordination tasks or set up special commissions.
3 It checks, periodically or when required:
4 Additionally, it shall take the required measures for the coherent coordination of the Confederation’s international research and innovation promotion, particularly regarding cost-intensive research infrastructures, with:
5 It shall coordinate the planning and implementation of national promotion initiatives in the field of research and innovation which, due to their organisational and financial consequences cannot be implemented within the standard promotion activities of the research funding institutions and Innosuisse.
6 In doing so, it shall ensure that the research bodies, the Swiss University Conference and the ETH Board are involved in the planning. It shall draft proposals to the Federal Assembly regarding promotional measures under paragraph 5, including decisions on financing and implementation, in agreement with the Swiss University Conference.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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